Descrizione estesa
Il Decreto legge 19 febbraio 2026 n. 91 ha previsto che la carta d’identità elettronica (CIE), rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni ha una durata illimitata.
La procedura di emissione del documento elettronico resta identica a quella ordinaria già prevista per il rilascio di CIE con durata limitata.
Il documento conserva la validità ai fini dell’espatrio, purché sussistano le condizioni di cui all’art. 1 del D.P.R. 649/74.
Restano esclusi i cittadini richiedenti protezione internazionale, per i quali la durata della CIE resta di tre anni anche per gli ultrasettantenni, nonché ai cittadini per i quali non sia temporaneamente possibile rilevare l’impronta digitale, ai quali è invece rilasciata una CIE di validità pari o inferiore a 12 mesi.
Si segnala inoltre che il certificato di autenticazione per l’utilizzo dell’identità digitale associata alla CIE mantiene una validità che non può comunque essere superiore a dieci anni della data di emissione. Decorso tale periodo non sarà più possibile utilizzare l’identità digitale della CIE per l’accesso ai servizi digitali, pubblici e privati.
A tal fine il cittadino ultrasettantenne che intenda continuare a fruire dei servizi online tramite “Entra con CIE” può richiedere, trascorsi i dieci anni dal rilascio del documento, una nuova carta d’identità elettronica, previa revoca del documento precedentemente rilasciato.
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